L’inabilità temporanea è la forma più lieve di danno alla persona, ed è rappresentata da un danno fisico che colpisce l’individuo per un periodo di tempo limitato. La caratteristica che distingue questo tipo di inabilità dall’invalidità permanente è proprio il carattere transitorio della stessa.
L’inabilità temporanea può essere considerata come la conseguenza di un sinistro stradale che, di fatto, impedisce lo svolgimento dell’attività lavorativa del danneggiato. In altre parole, l’inabilità temporanea coincide con il periodo di tempo necessario per completare il processo di guarigione affinché il lesionato possa riprendere la propria attività professionale.
L’inabilità temporanea, per essere considerata tale, deve essere diagnosticata da un medico. Affinché la società di assicurazione elargisca all’assicurato un risarcimento economico per tale inabilità, è necessario che il medico incaricato rilasci un apposito certificato, come indicato dall’Avvocato Davide Cornalba.
Oltre che dalle assicurazioni a tutela degli infortuni, le inabilità temporanee sono coperte anche dalle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile, che coprono i danni causati a terzi.
Se, ad esempio, a causa di un incidente stradale l’assicurato subisce un infortunio risolvibile in un mese, arco temporale durante il quale lo stesso è impossibilitato a svolgere la propria attività professionale, verrà risarcito con una rendita per l’inabilità temporanea. Durante il periodo di inabilità, la tutela fornita dalla società assicurativa all’assicurato consiste in un risarcimento giornaliero per ogni giorno di convalescenza indicato preventivamente dal medico.
A quanto ammonta il risarcimento per inabilità temporanea
La diaria erogata deve compensare economicamente il mancato guadagno giornaliero, quindi l’importo si calcola in base al reddito dell’assicurato.
Occorre fare un’importante precisazione. Per ottenere un risarcimento per inabilità temporanea è necessario che si superi una data franchigia. In pratica, i giorni che vengono rimborsati all’assicurato con la somma giornaliera garantita dalla compagnia assicurativa sono quelli che eccedono la franchigia prevista. Qualora l’inabilità temporanea durasse meno giorni di quelli previsti dalla franchigia, non si avrà diritto ad alcun tipo di risarcimento economico.
Facciamo un esempio. Ipotizziamo che la franchigia sia di 6 giorni. Se l’inabilità temporanea dura un totale di 26 giorni, il rimborso che l’assicurazione dovrà corrispondere all’assicurato andrà calcolato tenendo conto della durata dell’inabilità temporanea meno la durata della franchigia. In questo caso, il risultato sarà un rimborso per l’assicurato pari a 20 giorni di diaria. Qualora invece l’infortunio causasse un’inabilità di 5 giorni, quindi inferiore ai 6 giorni di franchigia, l’assicurato non avrebbe diritto ad alcun tipo di risarcimento.