Responsabilità Civile della Pubblica Amministrazione Italiana

La responsabilità civile della pubblica amministrazione italiana indica la responsabilità giuridica dell’autorità amministrativa dinanzi alla legge qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, provocasse un danno a terzi. La pubblica amministrazione locale, regionale e nazionale, infatti, entra in rapporto con altri soggetti giuridici nel provvedere alla realizzazione dei propri compiti. 

Il tema della responsabilità civile della pubblica amministrazione è stato oggetto di grande dibattito negli ultimi decenni. In buona sostanza, è venuta meno l’immunità di cui la P.A. ha storicamente goduto. 

Cos’è la responsabilità civile 

La responsabilità civile si può definire come il dovere giuridico imposto a un soggetto di risarcire un danno causato a terzi in conseguenza della lesione della loro sfera giuridica. Sempre convertibile in una prestazione di danaro, la responsabilità civile consiste, quindi, nel risarcimento del danno provocato a un soggetto.

La responsabilità civile della pubblica amministrazione si distingue in:

  • responsabilità contrattuale;
  • responsabilità extracontrattuale;
  • responsabilità precontrattuale.

Entriamo nel merito di ciascuna voce.

Responsabilità contrattuale

Si parla di responsabilità contrattuale quando l’obbligo di risarcimento del danno deriva dal mancato adempimento o dalla violazione di un’obbligazione preesistente tra danneggiante e danneggiato. In materia di responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione trovano applicazione i principi generali previsti dal codice civile.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale tutela le violazioni del principio neminem laedere – non offendere nessuno – a prescindere da un’obbligazione preesistente. Si parla di responsabilità extracontrattuale quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 2043 del codice civile, ovvero colpevolezza, fatto materiale e ingiustizia del danno.

L’art. 2043 del codice civile richiede che il fatto dannoso sia riferibile a titolo di colpa o dolo alla volontà dei soggetti che agiscono per conto della pubblica amministrazione. 

Responsabilità precontrattuale

Anche la pubblica amministrazione è assoggettabile alla disciplina degli artt.1337 e 1338 del codice civile. Può capitare, infatti, che l’autorità amministrativa avvii trattative, attui accordi precontrattuali vincolanti e interrompa la formazione degli stessi ingiustificatamente: condotta, questa, che rientra perfettamente nella valutazione dei canoni di lealtà e correttezza previsti dall’art.1337 del codice penale. 

Responsabilità da atto lecito

La responsabilità civile della pubblica amministrazione può anche scaturire da atti leciti, ossia svolgendo attività legittime e finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici. In questo caso, è previsto l’obbligo di corresponsione da parte della pubblica amministrazione di un indennizzo finalizzato a ristorare, seppur parzialmente, il sacrificio patrimoniale subito.