Il Risarcimento del Terzo Trasportato

L’avvocato Davide Cornalba svolge la sua attività legale presso gli studi di Milano, in Corso di Porta Vittoria 18, e Lodi, in Via XX Settembre 51. In questo pezzo, l’avvocato Davide Cornalba parla di un argomento complesso, ma di grande interesse: il risarcimento del terzo trasportato. L’avvocato Davide Cornalba evidenzia come ci siano due diverse strade da percorrere in caso di sinistro stradale per avanzare un’istanza di risarcimento del danno: quella definita “ordinaria” e regolamentata dagli articoli 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni, e quella definita del “risarcimento diretto”, disciplinata dall’articolo 149 del Codice delle Assicurazioni. Tuttavia, l’avvocato Davide Cornalba, risarcimento danni e sinistri stradali, sottolinea come ci sia un’altra situazione da non sottovalutare, che fa riferimento alla salvaguardia di “eventuali terzi trasportati al momento dell’incidente stradale”, disciplinata, invece, dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni. La tutela del terzo trasportato sarà attivato dallo stesso soggetto interessato nei confronti della compagnia assicurativa, che copre il mezzo su cui viaggiava al momento dell’incidente. L’avvocato Davide Cornalba tiene particolarmente a chiarire il concetto di “terzo trasportato”, affermando come con questo concetto si faccia riferimento ad una persona “che si trova a bordo di un veicolo condotto da un altro soggetto”. 

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Alla luce di questa definizione, il “terzo trasportato” potrebbe essere anche il proprietario del mezzo coinvolto nel sinistro che, però, in quel momento funge da passeggero sul mezzo stesso di cui è in possesso. Il “terzo trasportato” ha diritto ad agire, avanzando richiesta di risarcimento del danno nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo coinvolto, anche se la compagnia stessa non ha aderito alla “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto” (CARD). Sono gli articoli 2043 e 2054 del Codice Civile e l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni a disciplinare il diritto al risarcimento del “terzo trasportato”; infatti, questo diritto consente “una garanzia diretta delle vittime di sinistro stradale”. Grazie a questa garanzia, il “rischio di causa” del “terzo trasportato” si sposte nei confronti della compagnia assicurativa che copre il “veicolo vettore”, senza dover poi accertare la responsabilità di chi ha causato il sinistro. 

https://www.altalex.com/documents/news/2019/02/18/sinistro-conducente-assicurazione-risarcisce-trasportato-salvo-rivalsa

Agendo in questo modo, la normativa vuole esentare il terzo trasportato dai rischi e dagli oneri che comportano la ricerca del responsabile civile e della compagnia assicurativa. Questa garanzia prevista dagli articoli del Codice Civile e dal Codice delle Assicurazioni trova le sue origini nel diritto comunitario; pertanto, la protezione riservata nei confronti del “terzo trasportato” prevale sulla questione afferente alla ricerca di responsabilità, fatta eccezione per  “il caso fortuito” o di “un evento imprevedibile ed eccezionale”. La garanzia prevede per il terzo trasportato, un risarcimento danni direttamente da parte della compagnia di assicurazione del veicolo su cui viaggiava al momento dell’incidente, seppur mantenendosi nei limiti di un massimale minimo di legge. Tuttavia, è previsto anche il “diritto di rivalsa”, che può essere esercitato dalla compagnia compagnia assicurativa che copre il veicolo vettore nei confronti del responsabile civile, secondo quanto previsto dall’articolo 150. L’avvocato Davide Cornalba sottolinea, però, che l’attuale articolo 141 del Codice delle Assicurazioni è stato studiato, commentato e interpretato, soprattutto in riferimento al diritto di agire da parte del terzo trasportato. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha sottolineato molteplici volte come la norma in tema sia chiara e, procedendo con un’interpretazione letterale, il diritto di attivare un’azione di risarcimento da parte del terzo trasportato non è previsto unicamente, qualora si sia concretizzata un’ipotesi di “caso fortuito”. 

L’avvocato Davide Cornalba riporta due casi di studio per chiarire la questione del terzo trasportato, alla luce di due pronunce da parte della Corte di Cassazione Civile. Il primo caso fa riferimento alla sentenza numero 16477 del 2017 della Corte di Cassazione Civile. Quest’ultima ribadisce come l’azione di risarcimento da parte del terzo trasportato sia legittima, senza che sia necessario né che l’altro veicolo sia assicurato, né che sia identificato. Questa pronuncia ha l’obiettivo di mettere in luce il terzo trasportato come “soggetto debole”; in quanto tale, pertanto, è legittimato ad avanzare la richiesta di risarcimento, in conformità al “principio vulneratus ante omnia reficiendus”, secondo il quale “il danneggiato ha diritto sempre e comunque al risarcimento”. Il risarcimento danni a favore di un terzo trasportato non è attivabile, qualora il sinistro stradale sia stato provocato da “un caso fortuito”. L’avvocato Davide Cornalba fa riferimento ad un’altra sentenza della Corte di Cassazione Civile, la numero 4147 del 2019. La pronuncia, infatti, soffermandosi sul “caso fortuito”, afferma: “deve ritenersi sia che il sinistro non sia derivato da un evento naturale imprevedibile, sia che la condotta dell’altro conducente (o degli altri conducenti) o la condotta del trasportato non siano state la causa esclusiva del sinistro”.