La responsabilità civile della pubblica amministrazione italiana indica la responsabilità giuridica dell’autorità amministrativa dinanzi alla legge qualora, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, provocasse un danno a terzi. La pubblica amministrazione locale, regionale e nazionale, infatti, entra in rapporto con altri soggetti giuridici nel provvedere alla realizzazione dei propri compiti.
Il tema della responsabilità civile della pubblica amministrazione è stato oggetto di grande dibattito negli ultimi decenni. In buona sostanza, è venuta meno l’immunità di cui la P.A. ha storicamente goduto.
Cos’è la responsabilità civile
La responsabilità civile si può definire come il dovere giuridico imposto a un soggetto di risarcire un danno causato a terzi in conseguenza della lesione della loro sfera giuridica. Sempre convertibile in una prestazione di danaro, la responsabilità civile consiste, quindi, nel risarcimento del danno provocato a un soggetto.
La responsabilità civile della pubblica amministrazione si distingue in:
- responsabilità contrattuale;
- responsabilità extracontrattuale;
- responsabilità precontrattuale.
Entriamo nel merito di ciascuna voce.
Responsabilità contrattuale
Si parla di responsabilità contrattuale quando l’obbligo di risarcimento del danno deriva dal mancato adempimento o dalla violazione di un’obbligazione preesistente tra danneggiante e danneggiato. In materia di responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione trovano applicazione i principi generali previsti dal codice civile.
Responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale tutela le violazioni del principio neminem laedere – non offendere nessuno – a prescindere da un’obbligazione preesistente. Si parla di responsabilità extracontrattuale quando ricorrono i presupposti di cui all’art. 2043 del codice civile, ovvero colpevolezza, fatto materiale e ingiustizia del danno.
L’art. 2043 del codice civile richiede che il fatto dannoso sia riferibile a titolo di colpa o dolo alla volontà dei soggetti che agiscono per conto della pubblica amministrazione.
Responsabilità precontrattuale
Anche la pubblica amministrazione è assoggettabile alla disciplina degli artt.1337 e 1338 del codice civile. Può capitare, infatti, che l’autorità amministrativa avvii trattative, attui accordi precontrattuali vincolanti e interrompa la formazione degli stessi ingiustificatamente: condotta, questa, che rientra perfettamente nella valutazione dei canoni di lealtà e correttezza previsti dall’art.1337 del codice penale.
Responsabilità da atto lecito
La responsabilità civile della pubblica amministrazione può anche scaturire da atti leciti, ossia svolgendo attività legittime e finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici. In questo caso, è previsto l’obbligo di corresponsione da parte della pubblica amministrazione di un indennizzo finalizzato a ristorare, seppur parzialmente, il sacrificio patrimoniale subito.